La L.68/99 distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie”. Le persone con disabilità di cui all’art.1 L.68/99 sono:
- invalidi civili di grado superiore al 45%;
- invalidi del lavoro certificati INAIL di grado superiore al 33%;
- invalidi sensoriali (non vedenti/sordomute);
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.
Le altre categorie protette invece rappresentano persone in condizioni di svantaggio, rientranti nell’art.18 L.68/99. L’art.18 prevede che le persone che appartengono ad alcune categorie speciali possano accedere ai posti di lavoro che i datori di lavoro con più di 50 dipendenti sono tenuti a riservare. Le categorie dei possibili beneficiari sono le seguenti:
- orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
- figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
- profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della L.763/81;
- vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti e categorie a queste equiparate.
I datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze un numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette in percentuale crescente in funzione della dimensione aziendale:

Base di ComputoArt.1Art.18
0-14 dipendenti00
15-35 dipendenti10
35-50 dipendenti20
+50 dipendenti7%1%

I datori di lavoro pubblici e privati che rientrano nelle seguenti classi dimensionali sono obbligati ad assumere personale appartenente alle categorie protette nella seguente misura:

Base di ComputoArt.1Art.18
0-14 dipendenti00
15-35 dipendenti10
35-50 dipendenti20
+50 dipendenti7%1%

Ogni anno i datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di assunzione L.68/99 sono tenuti ad inviare in via telematica, agli uffici competenti, un Prospetto informativo dal quale risultino: il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art.3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'art.1. Si tratta di una comunicazione che va inviata al nodo provinciale o regionale dove ha sede legale colui che effettua la comunicazione entro il 31 gennaio di ogni anno con situazione occupazionale riferita al 31 dicembre dell’anno precedente. Non sono tenuti ad inviare il Prospetto informativo i datori di lavoro il cui Prospetto informativo precedente non presenta variazioni nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Per la Provincia di Monza e della Brianza è possibile inviare il Prospetto informativo attraverso la sezione del portale SINTESI MB/COB/Comunicazioni.
Per maggiori approfondimenti, vi invitiamo a consultare:
http://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/lavoratori-con-disabilita-l.68-99/risorse-per-i-datori-di-lavoro/prospetto-informativo

Si tratta di un istituto che permette di esplicitare l’intento di assumere nelle quote di riserva previste dall’art.3 e dall’art.18 legge 68/99, e garantisce al datore di lavoro che, una volta assunto, il lavoratore con disabilità sia effettivamente conteggiabile nelle quote di riserva previste. Precede sempre la COB (modello UNILAV) e ha validità di 30 giorni, se non intercorrono variazioni nello stato di iscrizione alle liste di cui alla legge 68/99 del lavoratore individuato. Per poter rilasciare il documento di Nulla osta nominativo all’assunzione, la persona con disabilità deve risultare iscritta alle liste del Collocamento mirato presso il Centro per l’impiego di riferimento. Le richieste di Nulla Osta devono essere presentate in via telematica tramite il portale SINTESI MB/COB/Legge 68/99.
Per maggiori approfondimenti, vi invitiamo a consultare:
https://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/lavoratori-con-disabilita-l.68-99/risorse-per-i-datori-di-lavoro/nulla-osta-nominativi-e-computi

È un’autorizzazione al conteggio in quota di riserva di lavoratori già in forza presso il datore di lavoro richiedente e consente di conteggiare il lavoratore nella quota di riserva, ai fini dell’assolvimento degli obblighi L.68/99. Può essere richiesto/autorizzato nelle seguenti casistiche:
- lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro anche se non assunti tramite il Collocamento mirato nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o disabilità intellettiva e psichica superiore al 45%;
- lavoratori divenuti disabili o inabili in costanza di rapporto di lavoro per cause non imputabili al Datore di lavoro se la percentuale di invalidità è almeno del 60% o del 34% per infortunio/malattia professionale;
- lavoratore in somministrazione per missioni di durata superiore a dodici mesi con disabilità superiore al 45%;
- lavoratori già assunti ai sensi della legge 68/99 provenienti da altra impresa per cessione di contratto/ramo d’azienda o fusione per incorporazione;
- lavoratori assunti in convenzione art.14 D.Lgs.276/03 (in questo caso non è prevista richiesta telematica da parte del datore di lavoro, in quanto il documento viene generato d’ufficio ed associato al datore di lavoro che ha stipulato una convenzione art.14).
Le richieste di Computo devono essere presentate in via telematica tramite il portale SINTESI MB/COB/Legge 68/99. All’istanza si deve allegare obbligatoriamente:
- Verbale di invalidità con gli OMISSIS
- Liberatoria al trattamento dei dati personali firmata dal lavoratore
- Documento di identità del lavoratore
Per maggiori approfondimenti, vi invitiamo a consultare:
https://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/lavoratori-con-disabilita-l.68-99/risorse-per-i-datori-di-lavoro/nulla-osta-nominativi-e-computi

È uno strumento di programmazione, concordato tra la Provincia e il datore di lavoro, che prevede l’impegno di assunzione secondo un programma temporale da parte del datore di lavoro attraverso l’indicazione dettagliata delle mansioni disponibili e delle modalità di svolgimento. La durata dei programmi varia in base alla tipologia di convenzione:
- prima convenzione;
- convenzione per la maturazione di nuove quote di riserva;
- convenzione per sostituzione di lavoratore dimissionario;
- convenzione di recupero di precedenti convenzioni non ottemperate.
Lo strumento garantisce al datore di lavoro l’immediata ottemperanza degli obblighi di assunzione L.68/99 sin dal momento della stipula, oltre alla possibilità di scelta nominativa per ciascuna assunzione. Il calcolo della durata della convenzione inizia dalla data di maturazione delle scoperture oggetto della stessa. In fase di compilazione della richiesta di convenzione art.11 è necessario indicare la data di inizio della stessa: questa deve coincidere sempre con la data di invio dell’istanza telematica. È inoltre necessario inserire una o più mansioni: queste dovranno avere caratteristiche quanto più generiche possibili, pur non essendo vincolanti per il datore di lavoro in fase di assunzione ai fini dell’ottemperanza del programma di convenzione. In fase di scelta nominativa, infatti, il datore di lavoro è libero di individuare qualsiasi tipologia di profilo, anche se non espressamente indicato in convenzione. La necessità di indicare una mansione garantisce al Collocamento mirato provinciale ,in caso di mancata ottemperanza degli step di programma concordati, la scelta di candidati da graduatoria per l’avviamento impositivo. Tramite la convenzione art.11, può essere richiesto il servizio di incontro domanda-offerta MATCH, attivo presso i Centri per l’impiego provinciali. L’eventuale scelta di un partner, firmatario anch’esso del programma di inserimento concordato in convenzione, dà diritto ad un bonus partner di ulteriori 3 mesi per ogni annualità di programma. Sono considerati partner di convenzione gli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro, accreditati ai servizi al lavoro ai sensi dell’art.13 L.R.22/2006 ed in possesso delle competenze necessarie per l’erogazione di servizi alle persone disabili, rinvenibile nel curriculum dell’ente. Le richieste di convenzione Art.11 devono essere presentate in via telematica tramite il portale SINTESI MB/COB/Legge 68/99. Per maggiori approfondimenti, vi invitiamo a consultare:
https://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/lavoratori-con-disabilita-l.68-99/risorse-per-i-datori-di-lavoro/Convenzioni-ex-Art.-11-Legge-68_99

Se la convenzione art.11 è ancora attiva, ma il numero delle quote di riserva sono aumentate oppure non è stata del tutto ottemperata per cause oggettive che ne hanno impedito la realizzazione, come previsto dallo standard provinciale è possibile accedere a un’integrazione annuale o a una proroga massima di sei mesi. Le richieste di integrazione o di proroga, debitamente motivata, dovranno essere presentate al servizio provinciale del Collocamento mirato tramite PEC all’indirizzo provincia-mb@pec.provincia.mb.it
L’ufficio competente, in caso di accettazione della richiesta, procederà all’inoltro al datore di lavoro di un nuovo riepilogo con le scadenze di convenzione aggiornate. In caso di convenzione art.11 terminata, è possibile stipulare una nuova convenzione per i seguenti casi: - convenzione per la maturazione di nuove quote di riserva; - convenzione per sostituzione di lavoratore dimissionario; - convenzione di recupero di precedenti convenzioni non ottemperate. Le richieste di convenzione Art.11 devono essere presentate in via telematica tramite il portale SINTESI MB/COB/Legge 68/99. Per maggiori approfondimenti, vi invitiamo a consultare:
https://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/lavoratori-con-disabilita-l.68-99/risorse-per-i-datori-di-lavoro/Convenzioni-ex-Art.-11-Legge-68_99

Il MATCH è un servizio di incontro domanda-offerta di lavoro che permette di effettuare preselezioni qualificate di lavoratori con disabilità per le imprese e gli enti pubblici che ne facciano richiesta. Il servizio è offerto dai Centri per l’impiego della Provincia di Monza e della Brianza e prevede:
- colloquio e/o visita aziendale?per la rilevazione delle?postazioni lavorative idonee e relative job description, mirate all’inserimento lavorativo di persone con certificazione di invalidità;
- supporto nella fase di recruiting e preselezione?di lavoratori con disabilità in linea con le posizioni ricercate e proposta di rose di candidati da selezionare secondo le modalità aziendali.
Per maggiori approfondimenti, vi invitiamo a consultare:
https://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/lavoratori-con-disabilita-l.68-99/risorse-per-i-datori-di-lavoro/Servizio-MATCH-Incontro-Domanda-Offerta-di-lavoro-

La convenzione art.14 D.Lgs.276/03 è uno strumento di ottemperanza degli obblighi L.68/99, che prevede una convenzione tra tre soggetti: la Provincia di Monza e della Brianza, il datore di lavoro con sede operativa nel territorio provinciale e una Cooperativa sociale di tipo B del territorio regionale. Tramite questa convenzione, le imprese possono conferire commesse di lavoro a Cooperative sociali di tipo B finalizzate all’inserimento lavorativo di persone con disabilità. La Cooperativa, in accordo con il servizio per il Collocamento mirato provinciale, individua le risorse da inserire, che saranno computate al datore di lavoro con il quale ha stipulato la commessa di lavoro ai fini della copertura della quota di riserva. L'inserimento lavorativo deve riguardare lavoratori con disabilità che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro ordinario. Ha per oggetto nuovi inserimenti di lavoratori con disabilità assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a 12 mesi. Le richieste di Convenzione art.14 devono essere presentate in via telematica tramite il portale SINTESI MB/COB/Legge 68/99.
Per maggiori approfondimenti, vi invitiamo a consultare:
https://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/lavoratori-con-disabilita-l.68-99/risorse-per-i-datori-di-lavoro/convenzioni-art.-14-276-03

L’esonero parziale è la possibilità per il datore di lavoro privato di ridurre parzialmente e temporaneamente il numero di inserimenti lavorativi obbligatori da effettuare rispetto alle quote di riserva L.68/99. Non è attivabile dalle imprese con 15-35 dipendenti, che maturano una sola quota di riserva. Trova ragione nelle speciali condizioni dell’attività produttiva, tale da non permettere di occupare l'intera percentuale di lavoratori con disabilità. I soli motivi di concessione dell’esonero sono: faticosità, pericolosità e particolari modalità di svolgimento. A fronte di ogni lavoratore disabile esonerato è previsto il pagamento di un contributo esonerativo di € 39,21 al giorno per ciascun lavoratore con disabilità non assunto). La percentuale massima di esonero riconoscibile è pari al 60% della quota di riserva prevista (può arrivare all’80% solo nei settori sicurezza, vigilanza e trasporto privato). Le richieste di esonero parziale devono essere presentate in via telematica tramite il portale SINTESI MB/COB/Legge 68/99.
Per maggiori approfondimenti, vi invitiamo a consultare:
https://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/lavoratori-con-disabilita-l.68-99/risorse-per-i-datori-di-lavoro/esoneri

La sospensione è una uscita temporanea dagli obblighi di assunzione previsti dalla L.68/99 per le aziende che versano in particolari condizioni e avviano procedure di crisi:
- Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
- Contratto di solidarietà
- Licenziamento collettivo
Nei primi due casi la sospensione vale per la durata dei programmi contenuti nella richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. In caso di licenziamento collettivo, la sospensione opera a livello nazionale e, nel caso in cui la stessa si concluda con almeno cinque licenziamenti, la sospensione è estesa per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione. La sospensione dagli obblighi è rilasciata dal servizio provinciale del collocamento mirato, competente territorialmente per sede legale dell’impresa. Le richieste di sospensione devono essere presentate in via telematica tramite il portale SINTESI MB/COB/Legge 68/99.
Per maggiori approfondimenti, vi invitiamo a consultare:
https://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/lavoratori-con-disabilita-l.68-99/risorse-per-i-datori-di-lavoro/sospensioni-degli-obblighi

La compensazione territoriale prevede la possibilità per i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo, ai sensi dell’art.31 D.Lgs.276/03, di assumere in una unità produttiva o in un’impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo. I datori di lavoro privati che si avvalgono di tale facoltà trasmettono in via telematica, a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo, il Prospetto informativo dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.
Per maggiori approfondimenti, vi invitiamo a consultare:
https://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/lavoratori-con-disabilita-l.68-99/risorse-per-i-datori-di-lavoro/compensazioni-territoriali

Sì, tuttavia con modalità differenti secondo i criteri di seguito riportati:
- le aziende con 15-35 dipendenti in base computo che maturano una sola quota di riserva a livello nazionale, ma hanno sedi su diverse province possono assumere una persona con disabilità presso una qualsiasi delle sedi aziendali dichiarate nel Prospetto informativo. In questo caso specifico non è richiesto l’invio di alcuna comunicazione preventiva al servizio provinciale del Collocamento Mirato, ma è utile indicare la compensazione territoriale direttamente nel Prospetto Informativo;
- le aziende con la sola sede legale nella Provincia di Monza e della Brianza, senza alcun dipendente in forza, possono operare lo spostamento della quota di riserva come nel primo caso, pertanto, l’azienda può assumere una o più persone con disabilità presso sedi operative di altre province spostando la quota di riserva attraverso compensazione territoriale direttamente nel Prospetto informativo;
- in tutti gli altri casi è possibile spostare quote di riserva dalla Provincia di Monza e della Brianza solamente previo invio di richiesta via PEC all’indirizzo provincia-mb@pec.provincia.mb.it con in copia conoscenza il servizio provinciale del Collocamento mirato in cui son presenti le sedi operative presso cui il datore di lavoro intende procedere all’inserimento lavorativo della o delle persone con disabilità in ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla L.68/99, una volta acquisito il benestare dei servizi competenti.
Con l’invio del Prospetto informativo annuale sarà opportuno indicare la compensazione territoriale tra le sedi coinvolte, con l’indicazione della comunicazione autorizzativa.

Per la registrazione, seguire la procedura descritta a partire dal seguente link: https://sintesi.provincia.mb.it/sintesi/registrazione/menuregistrazione.aspx
In caso di difficoltà nella procedura di registrazione e di accesso è possibile contattare il servizio incaricato della gestione delle registrazioni, scrivendo a cob@afolmb.it oppure chiamando il numero 0362/313824 dal lunedì al venerdì e dalle 9:30 alle 12:30.

No, al momento della registrazione al portale SINTESI MB si riceve l’autenticazione per operare ai fini degli adempimenti previsti per le sole sedi in Provincia di Monza e della Brianza.
In caso di necessità ad operare per altre sedi operative, per la presentazione delle istanze relative agli strumenti e alle misure previste dalla L.68/99, il datore di lavoro o l’intermediario autorizzato dovranno procedere tramite il portale utilizzato dai servizi provinciali del Collocamento mirato della sede interessata.

L’azienda deve fare riferimento al servizio provinciale del Collocamento mirato in cui ha la propria sede legale per inoltrare richieste per tutti gli strumenti e gli istituti previsti dalla L.68/99 che deve o vuole attivare.

Ai fini della copertura della quota di riserva prevista dalla L.68/99, un contratto di lavoro part-time è computabile se la prestazione lavorativa supera la metà dell’orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL applicato (es. su CCNL con 40 ore settimanali, il part-time è computabile se prevede almeno 21 ore settimanali). I contratti di lavoro part-time pari o inferiore la metà dell’orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL applicato vengono conteggiati in quota parte. Le imprese che occupano 15-35 dipendenti possono computare il lavoratore a prescindere dall’orario svolto se assumono un lavoratore con un grado di disabilità superiore al 50% ai sensi dell’ art.3 co.5 D.P.R.333/2000.

No, in quanto può essere rilasciato solo un nulla osta per ciascun lavoratore iscritto alle liste del Collocamento mirato.

Ai sensi dell’art.34 c.3 del Dlgs 81/2015, il lavoratore in somministrazione può essere computato se la missione ha una durata complessiva non inferiore a 12 mesi.

In caso di inserimento lavorativo di persona con disabilità in somministrazione per missione di durata complessiva non inferiore a 12 mesi presso un’azienda utilizzatrice ai sensi dell’art.34 co.3 D.Lgs.81/2015, per la Provincia di Monza e della Brianza è previsto che sia l’azienda utilizzatrice a inoltrare richiesta di computo ai fini dell’autorizzazione al conteggio in quota di riserva. L’istanza deve essere inviata tramite il Portale SINTESI MB>COB>Legge 68/99, corredata da:
- verbale di invalidità con OMISSIS;
- carta di d’identità del lavoratore con disabilità;
- liberatoria per il trattamento dei dati del lavoratore con disabilità;
- COB UNISOMM.
Il servizio del Collocamento mirato della provincia di Monza e della Brianza non rilascia il nulla osta per l’Agenzia per il lavoro con cui il lavoratore con disabilità ha stipulato il contratto di lavoro.
Per maggiori approfondimenti, vi invitiamo a consultare:
https://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/lavoratori-con-disabilita-l.68-99/risorse-per-i-datori-di-lavoro/nulla-osta-nominativi-e-computi

L’istituto del computo è previsto per lavoratori divenuti disabili o inabili in costanza di rapporto di lavoro per cause non imputabili al datore di lavoro se la percentuale di invalidità è almeno del 60% per disabilità fisica, pari o superiore al 46% per disabilità psichica o sensoriale o pari o superiore al 34% per infortunio/malattia professionale INAIL ai sensi dell’art.4 co.3-bis e co.4 L.68/99.
Per maggiori approfondimenti, vi invitiamo a consultare:
https://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/lavoratori-con-disabilita-l.68-99/risorse-per-i-datori-di-lavoro/nulla-osta-nominativi-e-computi

Sì, compilando il modulo scaricabile dal sito della Provincia di Monza e della Brianza al seguente link, da inviare al centro per l’impiego di riferimento in base alla sede operativa aziendale: https://www.provincia.mb.it/export/sites/monza-brianza/Temi/Lavoro/doc/Modello_Richiesta_elenco_disabili_CPI.doc

Per sostenere le imprese che inseriscono e che occupano lavoratori con disabilità esistono incentivi e contributi economici di carattere nazionale e provinciale: Il datore di lavoro per il medesimo lavoratore può richiederli entrambi purché, nel caso degli incentivi all’assunzione, la misura complessiva non superi il 100% dei costi salariali.
Per maggiori approfondimenti, vi invitiamo consultare:
https://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/lavoratori-con-disabilita-l.68-99/risorse-per-i-datori-di-lavoro/agevolazioni-allassunzione

In mancanza di assunzione obbligatoria, di convenzione o di esonero parziale entro i termini previsti dalla L.68/99 rispetto alla data di maturazione delle quote di riserva, il datore di lavoro è sanzionabile per ciascun giorno di lavoro di ciascun lavoratore non occupato. Oltre che per i casi di mancata assunzione del disabile, sono previste sanzioni di carattere amministrativo per:
- mancato/ritardato invio del Prospetto informativo;
- mancato versamento dei contributi in caso di esonero parziale.
In casi di non ottemperanza degli obblighi L.68/99, il Collocamento mirato può inoltre procedere con avviamenti d’ufficio di lavoratori iscritti alle liste secondo l’ordine di graduatoria.
Infine, in caso di richiesta di verifica di ottemperanza ai sensi dell’art.17 L.68/99, necessaria per la partecipazione dell’impresa a un appalto pubblico, il Collocamento mirato della Provincia di Monza e Brianza rilascia una certificazione di non ottemperanza per l’Ente appaltante richiedente la verifica.

L’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), in risposta ad un quesito sottoposto dal Collocamento mirato della Città Metropolitana di Roma Capitale rispetto alla verifica dell’art.18 ai fini del rilascio delle certificazioni di ottemperanza di cui all’art.17 L.68/99, si è espressa, dopo le relative premesse, in riferimento al fatto che ?il comune riferimento al “diritto al lavoro dei disabili” (Capo I L.68/19) può far ritenere che i soggetti di cui all’art.18 co.2 L.68/99 siano esclusi dalle verifiche di ottemperanza.

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IL PERCORSO DELLE ABILITÀ
TERZO CICLO – PRIMA TAPPA

DOMANDE E RISPOSTE
(A cura del Collocamento mirato Provincia di Monza e della Brianza)

In caso di revisione, se il nuovo verbale evidenzia una percentuale inferiore al 60%, ma comunque superiore al 45% (in caso di invalidità civile) o superiore al 33% (in caso di invalidità da lavoro), il dipendente mantiene le caratteristiche per poter essere conteggiato tra quelli computabili.
Si precisa che, in caso di tardiva convocazione a visita di revisione (rispetto alla data riportata sul verbale), fino al nuovo si ritiene valido l’ultimo verbale che il lavoratore possiede.
Si consiglia al datore di lavoro di monitorare le revisioni e, nel caso, acquisire dichiarazione dal lavoratore che attesti che non ha ancora ricevuto la comunicazione di convocazione a visita di revisione.

Il datore di lavoro deve detenere il (solo) verbale con Omissis e monitorare le date di revisione.
La responsabilità rimane in capo al soggetto che non comunica; quindi, al lavoratore se non ha informato il datore di lavoro o a quest’ultimo se, pur essendo in possesso dell’informazione, non la comunica al collocamento mirato.

Il lavoratore decide se rendere note o meno le informazioni relative alla propria disabilità e quindi alla tipologia specifica, e non ci sono deroghe a tale principio.
Una volta che lo stesso ha fornito la documentazione, i verbali, anche quelli con Omissis, riportano la data di riconoscimento e, pertanto, è a questa a cui porre attenzione.
La richiesta rispetto alla tipologia di disabilità non è opportuna, ma possono essere richieste le caratteristiche funzionali/personali in relazioni alla mansione.
Si riporta di seguito quanto previsto dall’art. 8 L.300/70 Statuto dei lavoratori:
“E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore”.
La buona fede contrattuale, infatti, consiste nella reciproca lealtà di condotta e fondamentale standard di correttezza al quale tutte le parti di un rapporto contrattuale devono necessariamente ispirarsi ed attenersi.

La relazione conclusiva è una valutazione aspecifica della collocabilità del lavoratore.
Il parere del medico aziendale è l’indicazione specifica, correlata alla mansione di destinazione, a cui il datore di lavoro deve attenersi.

L’indicazione di “totale e permanente inabilità lavorativa” è sempre riportata quando la percentuale riconosciuta è pari al 100%.
L’eventuale non collocabilità del lavoratore, e quindi la non idoneità a qualsiasi lavoro che può giustificare la non collocabilità, è indicata nella sola relazione conclusiva.
La certificazione di “totale e permanente inabilità lavorativa al 100%”, in assenza di una relazione conclusiva di “incollocabilità” è compatibile con lo status di lavoratore e quindi con il computo in costanza di rapporto.

La convenzione ex art. 11 L.68/99 si configura come un programma graduale di “nuovi inserimenti” e, pertanto tutti i computi in costanza di rapporto di lavoro, rilasciati in corso di validità della convenzione, non vengono conteggiati sullo step dell’annualità in cui ricadono, ma vengono conteggiati sul complessivo delle assunzioni previste dal programma di convenzione.
Si può considerare, quindi, che vengono detratte dal fondo della stessa.

È possibile richiedere computi in costanza di rapporto di lavoro per lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

[aggiornato il 27/10/2023]